E-Procurement: la Corte dei Conti sdogana l’alternatività tra PAD e MEPA
Con il parere n. 7/2026, la Sezione Centrale riconosce la piena equivalenza funzionale tra i sistemi di e-procurement certificati e il Mercato Elettronico della P.A.
news del 17/04/2026Con la recente deliberazione n. SCCLEG/7/2026/PARERE, la Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei conti ha sciolto un nodo interpretativo di cruciale importanza per le stazioni appaltanti, confermando la piena equivalenza funzionale e normativa tra le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate e il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il quadro normativo: il superamento dell’antinomia
Il quesito, sollevato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, verteva sulla persistente vigenza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che impone il ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi sopra i 5.000 euro. Il Collegio, attraverso un'operazione di interpretazione evolutiva e sistematica, ha stabilito che tale obbligo non deve essere inteso in termini assoluti e unidirezionali.
Al contrario, la ratio della digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti, introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), impone una rilettura del sistema. L’art. 25 del Codice, disciplinando l’ecosistema nazionale di e-procurement, legittima l’utilizzo di piattaforme certificate da AgID come modalità alternativa e paritaria al sistema gestito da Consip, purché sia garantita l’interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Neutralità tecnologica
La Corte ha precisato che per le amministrazioni diverse da quelle statali centrali (per le quali permane un regime di maggiore rigore), la "facoltà di scelta" tra diversi mercati elettronici è non solo legittima, ma coerente con il principio di neutralità tecnologica (art. 19 del Codice), sottolineando come l’ecosistema nazionale di e-procurement miri a prevenire forme di dipendenza tecnologica da un unico operatore. La Corte chiarisce che il favor per la digitalizzazione non collide con le esigenze di finanza pubblica, poiché le PAD, se debitamente certificate, assolvono pienamente alla funzione di razionalizzazione della spesa.
Le criticità: i rischi di un sistema "centrifugo"
Nonostante l’apertura della Magistratura contabile, il parere lascia aperti alcuni profili di criticità che meritano attenzione:
Il rischio della frammentazione del monitoraggio: l’alternatività tra MEPA e PAD private o regionali potrebbe generare una dispersione dei dati negoziali. Sebbene l’interoperabilità sia il pilastro del nuovo Codice, la pluralità di piattaforme rende tecnicamente più complesso il controllo concomitante sulla spesa pubblica e sulla congruità dei prezzi, storicamente garantito dalla centralizzazione in Consip.
L’onere della certificazione AgID: la legittimità della procedura d’acquisto poggia interamente sulla validità della certificazione della piattaforma. Eventuali malfunzionamenti o decadenze della certificazione PAD potrebbero riflettersi sulla validità degli affidamenti, esponendo i RUP (Responsabili Unici del Progetto) a rischi di responsabilità amministrativa per violazione delle norme sulla forma degli atti digitali.
La demarcazione soggettiva: la Corte distingue tra "amministrazioni centrali" e "altri organismi". Tuttavia, la qualificazione di alcuni enti (come le agenzie regionali o le società in house) rimane talvolta ambigua. Il rischio è che un’errata auto-qualificazione porti a utilizzare la PAD in luogo del MEPA laddove il ricorso a quest’ultimo sia ancora obbligatorio ex lege, inficiando la regolarità contabile dell’operazione.
Costi di gestione e digital divide: mentre il MEPA è un servizio "a pacchetto" per l’amministrazione, l’implementazione di PAD proprie o di terzi comporta costi di gestione, manutenzione e formazione del personale che potrebbero configgere con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, specialmente per gli enti di minori dimensioni.
In conclusione, se da un lato il parere n. 7/2026 promuove la modernizzazione della PA, dall’altro richiede alle stazioni appaltanti un supplemento di vigilanza tecnica, affinché la libertà di scelta tecnologica non si traduca in una minore trasparenza o in un incremento degli oneri amministrativi.

