Avvalimento e firma digitale: il T.A.R. Lecce censura l'eccesso di formalismo della P.A.
Niente esclusione per la firma non contestuale: il principio di tassatività delle cause di nullità e l’efficacia del soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei Contratti
news del 10/04/2026Il delicato equilibrio tra rigore formale e sostanza negoziale torna al centro del dibattito amministrativo con la recente sentenza n. 577/2026 della Prima Sezione del T.A.R. Puglia, sede di Lecce. I giudici salentini, accogliendo il ricorso di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), hanno tracciato un confine netto tra le prescrizioni della lex specialis e la validità sostanziale dei contratti di avvalimento, ponendo un freno a esclusioni basate su un’interpretazione troppo rigida delle modalità di sottoscrizione digitale.
Il caso: l’esclusione per mancanza di firma digitale simultanea
La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta dall’ASL Taranto per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare. La Stazione Appaltante aveva disposto l’esclusione del raggruppamento ricorrente poiché il contratto di avvalimento, prodotto inizialmente in una cartella zip firmata digitalmente dal solo ausiliario, non presentava le firme digitali contestuali di entrambi i sottoscrittori.
Nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio (ex art. 101 D.Lgs. 36/2023), l’Amministrazione aveva ritenuto non esaustiva la documentazione prodotta, sancendo la nullità dell’impegno per difetto di "forma digitale" e mancanza di "data certa" anteriore alla presentazione dell'offerta.
La decisione: la forma scritta non coincide necessariamente con quella digitale
Il Collegio ha ribaltato la posizione dell’ASL, cristallizzando alcuni principi cardine del diritto civile applicati alla contrattualistica pubblica:
Tassatività della nullità: l’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 impone per l'avvalimento la forma scritta a pena di nullità, ma non specifica l’obbligo della firma digitale simultanea. Il T.A.R. ha chiarito che nessuna norma di legge eleva la "firma digitale" a requisito di validità ad substantiam superiore alla tradizionale scrittura privata.
Validità della firma non contestuale: richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la sentenza ribadisce che nei contratti tra privati (qual è l'avvalimento, seppur funzionalizzato alla gara), la sottoscrizione può avvenire in tempi diversi e su documenti separati. La produzione in gara del documento da parte del contraente che non lo ha sottoscritto realizza, infatti, un equipollente della sottoscrizione stessa.
La prova della "data certa": ai fini dell’art. 2704 c.c., la "data certa" non deve necessariamente scaturire da una marcatura temporale univoca su un unico file. La presentazione tempestiva di una cartella zip firmata digitalmente da uno dei contraenti è già di per sé un "fatto idoneo a stabilire l’anteriorità della formazione del documento".
Verso un soccorso istruttorio più ampio
La sentenza n. 577/2026 si pone come un monito contro lo "sviamento di potere" e il "difetto di istruttoria". I magistrati hanno sottolineato come il soccorso istruttorio debba servire a sanare incompletezze documentali e non a sanzionare operatori che hanno dimostrato, nei fatti, la sussistenza dell’impegno negoziale prima della scadenza dei termini.
In conclusione, il T.A.R. Lecce riafferma il primato del principio di tassatività delle cause di esclusione e della tutela della concorrenza: la pubblica amministrazione non può imporre oneri formali non previsti dalla legge, specialmente quando questi rischiano di invalidare offerte economicamente valide e tecnicamente idonee.
Una decisione che rassicura le imprese e invita le stazioni appaltanti a una lettura del Nuovo Codice dei Contratti più aderente ai principi di buon andamento e meno ancorata a formalismi di stile.

